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Domenica, 13 ottobre 2024

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Nulla la selezione non anonima della società in house

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 ottobre 2022

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Il Tribunale di Aosta, nella sentenza n. 41/2022, ha stabilito che è nulla la procedura selettiva di una società a controllo pubblico (in house providing) che non assicuri l’anonimato dei partecipanti; di riflesso, è nullo anche il contratto di lavoro stipulato in esito ad essa.
Se è vero, infatti, che alle società a partecipazione pubblica non si possono applicare, sic et simpliciter, tutte le norme previste per le procedure di selezione concorsuali, occorre comunque seguire i principi di cui all’art. 35 del DLgs. 165/2001.

Di conseguenza, viene direttamente in gioco il principio dell’anonimato delle prove scritte, che costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio tra i candidati.

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