Cessionari dei bonus edilizi non responsabili con documentazione della banca
Nessuna responsabilità per il correntista che «riceve» il credito d’imposta dalla banca che ha acquisito la documentazione ed effettuato i controlli
“Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza”.
È questo, collocato alla fine del § 4, il passaggio più rilevante sul piano operativo della parte della circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 33 di ieri, 6 ottobre 2022, dedicata all’esame dei profili di responsabilità solidale dei cessionari ...