Non incide sul raddoppio dei termini l’abbassamento della soglia di punibilità
Il fumus di reato va considerato quando si emana l’accertamento
La sentenza dalla Cassazione n. 29988 depositata il 13 ottobre 2022, in tema di decadenza dell’attività accertativa nell’ipotesi di raddoppio dei termini si è pronunciata in ordine alla verifica del presupposto legittimante la sua operatività.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, il ricorrente evidenziava l’inapplicabilità della disciplina del c.d. raddoppio, a fronte dell’irrilevanza della condotta ai fini penali del reato di omessa dichiarazione – art. 5 del DLgs. 74/2000 – nell’anno d’imposta in cui era stata commessa la violazione tributaria; tuttavia, nelle more del periodo accertativo e per effetto della modifica del richiamato art. 5 introdotta con il DL 138/2011, la soglia di punibilità di detto reato era stata abbassata,
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