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IL CASO DEL GIORNO

Criticità non risolte sulla cessione del leasing immobiliare

/ Anita MAURO

Martedì, 5 agosto 2025

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In passato, era emerso un difetto di coordinamento delle disposizioni in tema di cessione del contratto di leasing che comportava importanti criticità nel definire il regime impositivo indiretto di questa operazione (si veda “Alternatività IVA/registro nella cessione del contratto di leasing” del 25 luglio 2019).

La questione, in breve, deriva dall’evoluzione normativa (non coordinata) di due norme.
Con decorrenza 1° gennaio 2014, l’art. 1 comma 164 della L. n. 147/2013, modificando l’art. 40 comma 1-bis del DPR 131/86 e inserendo l’art. 8-bis nella Tariffa, Parte I, allegata al decreto medesimo, aveva disposto che, in deroga al principio di alternatività IVA/registro, la cessione, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili strumentali, anche da costruire, fosse soggetta a imposta di registro del 4%, anche ove l’atto risultasse soggetto a IVA.

Come illustrato nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 954/2014 e confermato da Assonime (circ. n. 1/2014), l’intervento normativo intendeva equiparare il trattamento impositivo della cessione del contratto di leasing al trattamento impositivo applicabile all’acquisto immobiliare. Pertanto, tenuto conto che la cessione di immobili strumentali posta in essere da un soggetto IVA, sia imponibile che esente, sconta le imposte ipotecaria e catastali del 3%+1%, veniva fissata l’aliquota del 4% per l’imposta di registro applicabile alla cessione del leasing avente a oggetto immobili strumentali, sia imponibile che esente IVA.

Due anni dopo, l’art. 1 comma 83 lett. c) della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), perseguendo uno scopo simile, ha previsto l’imponibilità a imposta di registro, a prescindere dal regime IVA, anche delle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili abitativi, “anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA”, con le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda della presenza o meno delle condizioni di “prima casa”. Tuttavia, queste norme, per espressa previsione dell’art. 1 comma 84 della L. 208/2015, hanno avuto durata limitata nel tempo: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Nel frattempo, però, l’art. 1 comma 26 lett. b) n. 2) della L. n. 232/2016, con efficacia dal 1° gennaio 2018, è intervenuta sull’art. 40 del DPR 131/86 (per inserirvi i riferimenti al gruppo IVA) e, nel riformulare il comma 1-bis – forse inavvertitamente – ha cancellato il secondo periodo della disposizione, che faceva riferimento alle cessioni di contratti di leasing immobiliare operate dall’utilizzatore. Allo stato attuale, quindi:
- nell’art. 40 del DPR 131/86, che regola l’alternatività IVA-registro, non vi è più alcun riferimento alla cessione di contratti di leasing;
- nell’art. 8-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 è rimasto il riferimento all’applicabilità dell’imposta di registro del 4% alle “cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto” (mentre non è più applicabile la disposizione sulla cessione di leasing di abitativi).

L’interpretazione del quadro normativo attuale è molto critica. In assenza di una disposizione (nell’art. 40 del DPR 131/86) che legittimi la deroga al principio di alternatività IVA registro per le cessioni di leasing, sembra mancare il presupposto per applicare l’aliquota del 4% tuttora prevista dall’art. 8-bis della Tariffa.

Il tema è stato oggetto di alcune pronunce di merito che, però, non si sono espresse in senso univoco.
La C.G.T. II Lombardia 23 settembre 2024 n. 2457/17/24, dopo aver ammesso l’esistenza di “un disallineamento normativo suscettibile di incertezze interpretative”, rigetta la tesi dell’Ufficio, affermando che l’art. 8-bis della Tariffa non può trovare applicazione, trattandosi di una norma che “attiene alla liquidazione dell’imposta ma non incide sui presupposti di essa, che sono stabiliti dall’art. 40 TUR”: in pratica, in assenza di una deroga all’alternatività, l’art. 8-bis non viene neppure in gioco e l’imposta di registro trova applicazione in misura fissa in base all’ordinario principio di alternatività IVA-registro.

Alle medesime conclusioni era giunta anche la C.G.T. I Bergamo 6 giugno 2022 n. 284/1/22, secondo la quale “l’applicazione della tariffa va eseguita solo nel caso in cui l’imposta di registro non sia dovuta in misura fissa”; invece, “la cessione di un contratto di leasing relativo a beni strumentali tra due soggetti IVA rientra nel principio di alternatività” tra IVA e registro e sconta, quindi, l’imposta di registro fissa.

In senso diverso, però, si esprime la C.G.T. II Lombardia 10 marzo 2023 n. 965/11/23, che non sembra dare peso alle modifiche sull’art. 40 del DPR 131/86 e semplicemente conclude che “la cessione del contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, pur soggetta ad IVA, sconta l’imposta di registro del 4% ai sensi dell’art. 8-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, introdotto dall’art. 1 co. 164 della L. 147/2013”.

Alla luce del permanere delle incertezze, sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse per risolvere la questione.

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