La decadenza del consigliere da perdita di indipendenza non è ingiusta causa di revoca
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 5630/2022, ha precisato che, in presenza di una clausola statutaria ai sensi della quale “il venir meno del requisito di indipendenza ... in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che ... devono possedere tale requisito”, l’accertamento dell’intervenuta decadenza esclude la possibilità di sussumere l’ipotesi nell’alveo della revoca senza giusta, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento dei danni.
L’accertamento di tale decadenza, inoltre, nella specie, fa venir meno anche la domanda di risarcimento correlata alla revoca dalla carica di componente del comitato esecutivo di poco anteriore, che, sebbene non sorretta da alcuna giusta causa, ma da generiche “ragioni di turnazione”, era priva di qualsiasi profilo risarcitorio, non essendosi provato lo svolgimento di sedute del comitato esecutivo nel breve lasso di tempo tra la illegittima revoca dal comitato esecutivo e la legittima decadenza dalla carica consiliare.
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