Fattura analogica per le cessioni dei soggetti identificati verso San Marino
L’ambito soggettivo è comunque definito sulla base dell’ordinamento interno
I soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, meramente identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, non sono tenuti a emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le cessioni nei confronti di operatori sammarinesi. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 557 di ieri.
Il chiarimento pare delimitare l’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica rispetto a quanto definito, a livello letterale, dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto relativo ai rapporti di scambio fra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino (DM 21 giugno 2021). Tale obbligo si applica, a regime, dal 1° luglio 2022.
Preliminarmente, occorre ricordare che la normativa nazionale, in aderenza al contenuto della decisione di esecuzione Ue ...
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