Irregolarità della procura da sanare entro la prima difesa utile
Non opera la regolarizzazione prevista dall’art. 182 c.p.c.
L’attuale formulazione dell’art. 182 c.p.c. comma 2 stabilisce che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna (e non “può assegnare”) alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Tale formula, introdotta dalla L. n. 69/2009 (c.d. mini riforma del codice di procedura civile), consente di sanare i vizi della procura ad litem con efficacia ex tunc, essendo dichiaratamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione dell’atto introduttivo
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