Per i bonus edilizi inesistenza solo se la documentazione è falsa o mancante
La distinzione tra i due tipi di credito si riflette sui termini di decadenza
Nel caso di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il comma 4 stabilisce che i termini per l’accertamento della mancata sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione fiscale, di cui il credito d’imposta costituisce la modalità di fruizione alternativa a quella “naturale” della detrazione dall’imposta lorda sui redditi, sono quelli indicati dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 27 commi 16-20 del DL 185/2008.
La Cassazione, nella sentenza n. 45558/2022, ha sottolineato che la predetta disposizione implica termini di accertamento differenziati a seconda che al credito di imposta venga contestata la “non spettanza” oppure l’“inesistenza”.
Se viene contestata la “non spettanza”, il ...
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