Conguaglio fiscale di fine anno con attenzione ai fringe benefit
Il datore di lavoro dovrà restituire le ritenute operate sui fringe benefit se il loro valore complessivo non è stato superiore a 3.000 euro
A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione
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