Per il dolo complesso della bancarotta documentale sufficienti massime di esperienza
La Cassazione, nella sentenza n. 47762/2022, in tema di bancarotta fraudolenta documentale del tipo “specifico”, ex art. 216 comma 1 n. 2 prima parte del RD 267/42, ha precisato che la prova del dolo specifico – costituito dall’intento di recare pregiudizio ai creditori (c.d. animus nocendi) e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (c.d. animus lucrandi) – deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza.
Possono, in particolare, rilevare, a tali fini, le seguenti condotte:
- il sottrarsi a ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili, o il fatto di ammetterne la mancata istituzione;
- l’occultamento, la sottrazione o la distruzione delle scritture a fronte di passività elevate;
- il tentativo di sottrarre alla massa fallimentare un bene immobile.
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