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Agevolate le liberalità al consorzio con qualifica di impresa sociale

/ REDAZIONE

Martedì, 20 dicembre 2022

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 593, pubblicata ieri, ha riconosciuto la fruibilità dei benefici previsti dall’art. 83 commi 1 e 2 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) rispetto alle erogazioni liberali effettuate in favore di un consorzio, iscritto al Registro delle imprese nella sezione speciale relativa agli enti con qualifica di impresa sociale.

Viene rilevato che la qualifica di impresa sociale può essere assunta da tutti gli enti privati previsti dall’ordinamento giuridico, tra cui i consorzi, fatte salve le ipotesi previste all’art. 1 comma 2 del DLgs. 112/2017. Pur rientrando tra gli enti del Terzo settore, le imprese sociali sono destinatarie di una disciplina specifica (DLgs. 112/2017) e le misure dettate in favore degli altri ETS sono applicabili entro precisi limiti. Ad esempio, l’art. 83 del DLgs. 117/2017, richiamando il precedente art. 82 comma 1, riconosce agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore di “enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.

Nel caso oggetto dell’interpello, dalla visura camerale emergeva trattarsi di consorzio volontario, non avente la forma di società. Conseguentemente, ipotizzata la sussistenza dei requisiti previsti per la qualifica di impresa sociale – la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro – l’ente rientrerebbe tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall’imposta lorda del donante, ai sensi del citato art. 83 del Codice del Terzo settore.

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