Fissata la percentuale del credito d’imposta per le fondazioni di origine bancaria che versano al FUN
Con il provv. n. 467965 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’art. 62 comma 6 del DLgs. 117/2017, in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre, nella misura del 22,7025%.
Il Codice del Terzo settore, per assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), ha istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
La stessa norma riconosce alle FOB un credito d’imposta, pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il DM 4 maggio 2018 ha invece approvato le disposizioni attuative per usufruire dell’agevolazione. L’art. 2 del decreto prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevino i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 4 primo periodo dello stesso decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento dell’Agenzia è definita la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.
Come anticipato, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2022 è pari a 44.047.956,49 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000 e 44.047.956,49; il risultato del rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 22,7025%.
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