Composizione negoziata senza disciplina transitoria
Alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 si applica, ora, la disciplina del CCII
La disciplina transitoria del DLgs. 14/2019 (CCII) è contenuta nell’art. 390, secondo il quale i ricorsi per fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15 luglio 2022 sono definiti secondo le disposizioni del RD 267/42 ovvero della L. 3/2012.
Coerentemente, la stessa disciplina si applica a tali procedure pendenti al 15 luglio 2022 e a quelle da queste conseguenti (aperte, cioè, a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui sopra).
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