Obbligo di fatturazione per le cessioni di beni nei depositi doganali in Italia
Con il principio di diritto n. 2 pubblicato ieri, 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato a condizione che tali beni abbiano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione e che siano esistenti nel territorio dello Stato.
Se i beni, pur conservando lo status di “merce allo stato estero”, si trovano fisicamente nel territorio dello Stato senza essere stati oggetto di importazione (si tratta delle ipotesi di merci in regime di transito esterno o deposito doganale e custodia nelle zone franche), le relative cessioni si ritengono comunque effettuate fuori dal territorio dello Stato. Tuttavia, pur non essendo tali operazioni assoggettate a IVA per carenza del presupposto territoriale, l’art. 21 comma 6 del DPR 633/72 prevede, per le stesse, l’obbligo di emissione della fattura. Inoltre, il successivo comma 6-bis del citato art. 21 del DPR 633/72 estende ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato l’obbligo di emettere fattura anche per operazioni indicate agli artt. da 7 a 7-septies territorialmente non soggette a IVA in Italia ma in un altro Stato Ue (lettera a), ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dall’Ue (lettera b).
Sussiste, pertanto, l’obbligo di emettere fattura per le cessioni operate all’interno dei depositi doganali situati in Italia, a prescindere dal fatto che il cedente sia stabilito, o meno, nel territorio nazionale.
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