Superato il contrasto sulla sanabilità della procura alle liti inesistente
Le Sezioni Unite propendono per l’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c.
Con la sentenza della Cassazione n. 37434/2022 resa a Sezioni Unite è stato chiarito che l’inesistenza o la mancanza agli atti processuali della procura alle liti non è suscettibile di sanatoria ex art. 182 comma 2 c.p.c.
Tale norma dispone che, quando il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Preesisteva a tale pronuncia un contrasto giurisprudenziale in materia, ma a fronte dell’indirizzo “salvifico”
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