Si può effettuare il conguaglio a febbraio per l’esonero sulla quota IVS
A tal fine si deve indicare il codice 01.2023 all’interno dell’elemento «AnnoMeseRif» del flusso UniEmens di febbraio
Tra le istruzioni contenute nella circ. INPS n. 7/2023 finalizzate alla gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, previsto dall’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 (si veda “Fruibile dal mese di gennaio l’esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore” del 26 gennaio 2023), vi sono anche quelle relative alla possibilità di effettuare il conguaglio nel mese di febbraio 2023 e quelle relative alla quattordicesima mensilità.
Premesso che, per fruire dell’esonero nella misura del 3%, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento ...
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