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Anche la scissione può integrare un’operazione dolosa penalmente rilevante

/ REDAZIONE

Sabato, 14 gennaio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 846/2023, ha precisato che può rilevare come “operazione dolosa”, ex art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42, la scissione con creazione di una newco pregiudizievole per le sorti di tale ultima società.

Nella specie, infatti, quest’ultima si presentava, fin dall’inizio, dotata di un patrimonio completamente insufficiente per l’espletamento di un’attività commerciale, risultando la sua creazione strumentale al mero alleggerimento dei costi della società scissa e allo snellimento della sua struttura operativa, con il dirottamento del peso economico derivante dal personale in capo della società beneficiaria; tanto è vero che dopo pochi mesi era fallita.

Peraltro, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Atteggiamento psicologico da considerarsi esistente quando, all’esito della scissione, si crei una nuova società volutamente sottocapitalizzata al fine di tamponare le problematiche relative all’esubero dei dipendenti della scissa, non dovendosi ritenere necessario che l’esito fallimentare sia stato effettivamente previsto dai soggetti agenti.

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