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Servizi di ricarica per auto elettriche qualificabili come operazione unitaria

/ REDAZIONE

Sabato, 14 gennaio 2023

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Il pacchetto commerciale consistente nell’erogazione di una serie di servizi, a fronte di un unico corrispettivo, finalizzati a consentire agli utilizzatori di auto elettriche di ricaricare i propri veicoli, costituisce un’operazione unica ai fini IVA, composta da una cessione di beni (la fornitura di energia) e da altre prestazioni accessorie.
Questo, in estrema sintesi, è il principio contenuto nella risposta a interpello n. 27 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

La questione è stata posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria da una società (Alfa) che ha ideato un’offerta dedicata agli eDriver, consistente nell’utilizzo di un’applicazione informatica che consente agli utenti di monitorare i dati del veicolo elettrico e di effettuare le ricariche presso le stazioni convenzionate più vicine. Per offrire i propri servizi essa ha concluso un accordo commerciale con un’altra società (Zeta), la quale mette a disposizione di Alfa e della relativa clientela una piattaforma informatica e la propria rete di convenzioni stipulate con gestori e proprietari dei punti di ricarica.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto affermato dal Comitato IVA nel Working Paper 1012/2021, ritiene che l’insieme delle attività svolte dal gestore dell’infrastruttura di ricarica (Zeta) e dall’e-mobility service provider (Alfa) costituisca un’operazione unitaria, nel cui contesto l’operazione principale è costituita dalla ricarica del veicolo elettrico, mentre gli altri servizi costituiscono prestazioni meramente accessorie alla prima.

Detta operazione di ricarica va qualificata come fornitura di energia elettrica e rappresenta, quindi, una cessione di beni ai fini IVA.
Il soggetto che acquista elettricità al fine di rivenderla al conducente dell’auto, va, quindi, qualificato come soggetto rivenditore (art. 7 comma 2 lett. a) del DPR 633/72). Pertanto Zeta, che effettua cessioni di energia elettrica a favore di Alfa – rivenditore – applicherà l’inversione contabile ex art. 17 comma 6 lett. d-quater) del DPR n. 633/72.

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