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La società regolarmente iscritta nel Registro Imprese non si cancella

/ REDAZIONE

Martedì, 17 gennaio 2023

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Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 4 agosto 2021, ha stabilito che, una volta regolarmente iscritta nel Registro Imprese una società di capitali la domanda ex art. 700 c.p.c. tesa a ottenerne la cancellazione non può trovare accoglimento per difetto dei presupposti sia processuali che di merito.

Processuali, perché l’ordinamento prevede un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato (ovvero l’art. 2191 c.c.).

Di merito perché, come già precisato dalla sentenza n. 3624/2016 del Tribunale di Milano, il sistema è imperniato:
- sulla efficacia costitutiva della iscrizione nel Registro delle imprese della società, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente;
- sulla contemporanea efficacia sanante dell’iscrizione rispetto a ogni fattispecie di invalidità della società, a eccezione delle ipotesi di nullità previste dall’art. 2332 comma 1 c.c., nullità il cui eventuale accertamento non può comunque dare luogo, di per sé stesso, alla cancellazione dell’iscrizione dell’ente – e, dunque, non ha efficacia ex tunc – ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore (sistema palesemente incompatibile con il rimedio ex art. 2191 c.c.).

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