La definizione delle liti complica il computo dei termini di impugnazione
Potrebbe rimanere il nodo degli atti sostanzialmente impositivi
Ai sensi dell’art. 1 comma 199 della L. 197/2022, “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023”.
In breve, sono sospesi dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023:
- il termine per la notifica dell’appello principale o del ricorso per Cassazione, di sei mesi dal deposito della sentenza o di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (artt. 38 e 51 del DLgs. 546/92);
- il termine per il deposito dell’appello incidentale presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, di sessanta giorni dalla ...
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