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Per le cessioni all’interno del deposito, il soggetto residente deve effettuare gli adempimenti

/ REDAZIONE

Sabato, 21 gennaio 2023

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La normativa concernente i depositi IVA non si discosta da quella ordinaria per quanto riguarda la ripartizione delle incombenze documentali. Pertanto, nel caso in cui intervenga una transazione fra un soggetto passivo non residente (cedente) e uno residente (cessionario) all’interno di un deposito IVA, gli adempimenti contabili relativi all’operazione dovranno essere effettuati dal cessionario nazionale conformemente a quanto prescritto dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
È questo uno dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 114, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che ha confermato propri precedenti documenti di prassi.

L’istante, società avente sede a Malta, identificata in Italia, ma priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, acquista alcune merci da fornitori italiani, rivendendole prevalentemente all’estero e maturando conseguentemente lo status di esportatore abituale.
Qualora le cessioni operate da tale soggetto avvengano all’interno del deposito IVA, nei confronti di un cessionario residente in Italia, quest’ultimo dovrà integrare il documento emesso dal cedente e procedere alla sua registrazione, indicando il motivo della non imponibilità (riconducibile all’art. 50-bis del DL 331/93).
L’acquirente italiano, conformemente a quanto previsto dalla circ. n. 14/2019, potrà scegliere se effettuare l’adempimento in via elettronica o cartacea. Nel primo caso sarà tenuto a generare un file XML utilizzando il tipo documento TD19 e il codice natura N3.6, nel secondo sarà, invece, soggetto agli obblighi in tema di “esterometro”.

A diverse conclusioni si giunge nel caso in cui la società maltese proceda all’estrazione dei beni dal deposito IVA. Infatti, “se l’estrazione avviene da parte un soggetto non residente, questi dovrà nominare un rappresentante fiscale c.d. «pesante» ovvero, se stabilito in un Paese comunitario, identificarsi direttamente”, assolvendo l’imposta e registrando una fattura con il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. circolare n. 12/2015). È, tuttavia, possibile effettuare l’estrazione senza pagamento dell’IVA avvalendosi della facoltà di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

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