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Ritenuta convenzionale sui dividendi post Brexit

/ REDAZIONE

Sabato, 21 gennaio 2023

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Con le risposte a interpello nn. 117 e 128, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le modalità di applicazione delle ritenute sui dividendi corrisposti da società italiane alle proprie partecipanti nel Regno Unito.

Il 30 gennaio 2020 l’Unione europea ha ratificato l’accordo di recesso con il Regno Unito che, dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, è diventato un Paese terzo. Ciò ha segnato l’inizio di un periodo transitorio che si è protratto fino al 31 dicembre 2020, in cui ha continuato a trovare provvisoriamente applicazione il diritto dell’Ue, incluse le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Nonostante successivamente sia stato siglato un accordo che promuove un forte partenariato tra Unione europea e Regno Unito, quest’ultimo non può essere considerato al pari di uno Stato membro. Pertanto, non vige l’art. 49 del TFUE, la cui applicazione resta circoscritta all’interno dell’Unione.

Non risulta nemmeno possibile applicare la ritenuta dell’1,20%, in quanto l’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 richiede che la distribuzione degli utili sia rivolta a società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito negli Stati membri Ue o See.
L’Agenzia delle Entrate precisa anche che tale normativa non può essere invocata neppure in ragione del fatto che il Regno Unito sia incluso tra i Paesi collaborativi, poiché tale requisito è riferito esclusivamente agli Stati aderenti all’Accordo See.

Nel caso di specie, quindi, viene in rilievo l’art. 10 paragrafo 2 lett. a) della Convenzione contro la doppia imposizione internazionale stipulata tra l’Italia e il Regno Unito.
Tale norma prevede che per i dividendi il prelievo è pari al 15%; se, però, la società beneficiaria ha almeno il 10% dei diritti di voto nella società che paga gli utili, la misura è ridotta al 5%.
Nei casi trattati dalle due risposte interpello in commento, la ritenuta applicabile risulta pari al 5%.

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