Esenzione per i marittimi anche per i cittadini stranieri residenti in Italia
Con la risposta a interpello n. 112, di ieri, 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a norma dell’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, è escluso da tassazione il reddito derivante dall’attività prestata da lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera anche quando si tratta di cittadini stranieri (nella fattispecie, un soggetto polacco) che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia.
Resta fermo che l’attività lavorativa deve essere svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Interpretando la norma alla luce delle disposizioni internazionali contenute in Accordi, conclusi dall’Italia con Stati o territori esteri, e della normativa comunitaria, l’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che la nozione di “lavoratori marittimi italiani” non comprende solo i soggetti con cittadinanza italiana, ma anche i cittadini stranieri residenti ai fini fiscali in Italia in virtù di una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede clausole di non discriminazione.
Si afferma, infine, che il cittadino polacco, una volta divenuto soggetto residente in Italia, sarà tenuto alla compilazione del quadro RW del modello REDDITI qualora risulti in possesso di investimenti patrimoniali o finanziari all’estero.
La risposta in commento ripropone la medesima impostazione che è stata già adottata dalla risposta n. 134/2020, la quale ha trattato il caso di un cittadino spagnolo che intendeva imbarcarsi su nave battente bandiera statunitense dopo aver acquisito la residenza fiscale in Italia ex art. 2 del TUIR. Anche in questo caso, la Convenzione tra Italia e Spagna prevede apposite clausole di non discriminazione.
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