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LAVORO & PREVIDENZA

Il divieto di licenziamento non si applica al dirigente

Non può essere esteso il c.d. blocco dei licenziamenti introdotto durante la fase emergenziale pandemica

/ Giosafat RIGANÒ

Mercoledì, 1 febbraio 2023

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Per fronteggiare la crisi pandemica il legislatore ha introdotto un divieto di licenziamento: non potevano essere disposti licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, e per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66.

Il c.d. blocco dei licenziamenti ha operato dal 14 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), il divieto di licenziamento è stato, successivamente, oggetto di ripetute proroghe con l’art. 80 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), l’art. 14 del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), l’art. 12 commi 9 e 10 del DL 137/2020 (conv. L. 176/2020) e infine con la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 309 ss. della L. 178/2020).

Sono stati esclusi dal blocco i seguenti licenziamenti: ...

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