Il divieto di licenziamento non si applica al dirigente
Non può essere esteso il c.d. blocco dei licenziamenti introdotto durante la fase emergenziale pandemica
Per fronteggiare la crisi pandemica il legislatore ha introdotto un divieto di licenziamento: non potevano essere disposti licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, e per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66.
Il c.d. blocco dei licenziamenti ha operato dal 14 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), il divieto di licenziamento è stato, successivamente, oggetto di ripetute proroghe con l’art. 80 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), l’art. 14 del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), l’art. 12 commi 9 e 10 del DL 137/2020 (conv. L. 176/2020) e infine con la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 309 ss. della L. 178/2020).
Sono stati esclusi dal blocco i seguenti licenziamenti: ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41