Abitazioni con IVA al 10% solo se usate direttamente
Secondo la Cassazione l’aliquota agevolata per i fabbricati «Tupini» non può essere applicata se l’acquirente è una società
Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione nn. 3109 del 1° febbraio 2023 e 3716 del 7 febbraio 2023, identiche nelle conclusioni, affrontano il tema dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per il trasferimento di case di abitazione c.d. “Tupini” ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A allegata al DPR 633/72.
La vicenda in effetti è più articolata in quanto, per entrambe le fattispecie, si trae spunto da una permuta di beni presenti (un terreno edificabile) con beni futuri (i costruendi alloggi “Tupini”) avvenuta tra due società commerciali.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’errata applicazione dell’aliquota agevolata in quanto i beni ceduti non erano ancora esistenti e conseguentemente non potevano
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