Sospensione della rateizzazione in pendenza di concordato preventivo
Esclusa la decadenza e l’irrogazione delle sanzioni
La Cassazione, con ordinanza n. 4081 depositata ieri, ha chiarito che l’effetto sospensivo del concordato, ex art. 168 del RD 267/42, opera anche in caso di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, pertanto, a seguito dell’apertura della procedura, il debitore impedito ad eseguire i pagamenti rateali non incorre nella decadenza, né può subire l’irrogazione delle sanzioni.
L’art. 161 comma 7 del RD 267/42 stabilisce che, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura della procedura, di cui all’art. 163 del RD 267/42, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale.
Nello stesso periodo, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli atti di pagamento ...
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