Deposito spesso opportuno per definire le liti
Se sopravviene il diniego, senza deposito non si contesta più il merito
La definizione delle liti pendenti presuppone la notifica del ricorso introduttivo entro il 1° gennaio 2023, come espressamente sancisce l’art. 1 comma 186 della L. 197/2022.
È pacifico che per definire sia sufficiente la notifica del ricorso, non essendo imprescindibile anche la costituzione in giudizio (cfr. anche il provv. Agenzia delle Entrate n. 30294/2023, § 1.4).
Circoscrivendo il discorso ai ricorsi notificati negli ultimi mesi del 2022, la definizione comporta i seguenti effetti:
- se il deposito non è avvenuto al 1° gennaio 2023, si ha lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi, dovendosi pagare le imposte per l’intero;
- se il deposito è avvenuto al 1° gennaio 2023, si ha lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi, dovendosi pagare le imposte ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41