Esenti da bollo gli atti relativi al procedimento arbitrale di società di mutuo soccorso
Nella risposta a interpello n. 219, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate afferma che sono esenti dall’imposta di bollo gli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo soccorso, in forza dell’ampia disposizione recata dall’art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017, a norma del quale sono esenti da imposta di bollo “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli” enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
In linea di principio – spiega, infatti, l’Agenzia – l’art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, tra gli altri, per gli “atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali”. L’imposta è dovuta fin dall’origine, di modo che l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i documenti e, quindi, li consegna o li spedisce.
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