Dallo statuto possibili effetti sulla successione di partecipazioni societarie
Gli statuti possono prevedere limiti alla circolazione mortis causa delle partecipazioni
Le quote di società di persone sono disciplinate, relativamente alla vicenda successoria, dall’art. 2284 c.c., il quale sancisce che, salvo diversa previsione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri debbano liquidare la quota agli eredi, a meno che optino per lo scioglimento o che vogliano continuare l’attività con gli eredi e questi prestino il consenso.
Il legislatore ha quindi lasciato ai soci un’ampia possibilità in relazione alla predeterminazione delle conseguenze della morte di uno dei soci e, nella prassi, sono frequenti le clausole di accrescimento ai soci superstiti, salvo il diritto alla liquidazione degli eredi (o, come in tutti i casi citati, dei legatari) del socio defunto o le clausole di c.d. “continuazione facoltativa”, ...
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