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Regime degli impatriati escluso con continuità dell’attività professionale ante e post rientro

/ REDAZIONE

Sabato, 25 febbraio 2023

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Il principio di diritto n. 6/2023, pubblicato ieri, interviene sul riconoscimento del beneficio degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Per fruire del regime speciale in argomento, occorre che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Il principio di diritto ricorda che questa disciplina si pone l’obiettivo di attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
In questo documento si considera non in linea con la vis attrattiva sottesa alla norma la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.

Ad avviso dell’Agenzia, tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con un’associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa. In questo caso, si ritiene non applicabile il regime speciale di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

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