Nessun cram down se vi è compressione dei diritti dell’Erario
L’alternativa liquidatoria deve considerare l’ipotesi della continuità aziendale
La mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali non impedisce al tribunale di procedere ugualmente con l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (c.d. cram down), quando il loro consenso è determinante per il raggiungimento delle percentuali previste dagli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1 del DLgs. 14/2019 (in tal senso dispone espressamente l’art. 63 comma 2-bis).
Inoltre, è necessario che la proposta di soddisfacimento, a questi rivolta, risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, come attestato dal professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.
Tuttavia, malgrado il realizzarsi delle due condizioni, la mancata espressione del consenso ovvero l’espressione di un ...
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