Misure protettive legate alla relazione dell’esperto nella composizione negoziata
Ai fini della decisione vanno valorizzati lo stato dell’azienda e l’adeguatezza delle informazioni fornite dall’esperto
La composizione negoziata, che trova cittadinanza al di fuori del perimetro giudiziale, prevede una fase incidentale, solo eventuale, di verifica demandata al Tribunale quando l’imprenditore decida di avvalersi delle misure protettive previste espressamente all’art. 18 del DLgs. 14/2019.
Il meccanismo, che ricalca quello delle più note misure di protezione adottabili in sede concorsuale, dispone che dalla pubblicazione dell’istanza e dall’accettazione dell’esperto nel Registro delle imprese operi il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; prevedendo, in ogni caso, la possibilità di pagamenti spontanei (con ciò confermando la natura negoziale dell’istituto)
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