Forfetario responsabile per le ritenute d’acconto erroneamente omesse
Sull’attribuzione della responsabilità incide la dichiarazione di applicazione del regime agevolato rilasciata al sostituto d’imposta
In caso di errata applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la responsabilità per le violazioni relative alle ritenute d’acconto non operate e non versate, o versate tardivamente, è imputabile al professionista sostituito che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta. Ciò a condizione che il sostituto d’imposta sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non era nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.
Questo il chiarimento reso nella risposta a interpello n. 245, pubblicata ieri, nella quale l’Agenzia delle Entrate tratta delle conseguenze, anche sanzionatorie, derivanti dall’omissione delle ritenute d’acconto.
Non è infrequente che, dopo un periodo di applicazione ...
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