Deducibilità IMU limitata agli immobili strumentali
La deducibilità totale dell’IMU è subordinata al requisito della «strumentalità» dell’immobile così come definita dall’art. 43 comma 2 TUIR
Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Anche la deducibilità totale dell’IMU transita nel quadro RF” del 6 marzo 2023), per effetto dell’art. 1 commi 772-773 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, l’IMU, così come l’IMI e l’IMIS, relativa agli immobili strumentali è totalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
La stessa norma precisa che tale imposta, indipendentemente dalla natura dell’immobile cui afferisce, risulta indeducibile ai fini dell’IRAP obbligando i soggetti che calcolano l’imposta con le regole delle società di capitali, ai sensi dell’art.
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