Sempre ammesse in appello le presunzioni dedotte da documenti
Si applicano i termini stabiliti dall’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92
Nel processo tributario le parti possono produrre prove documentali anche in secondo grado, essendo tale ipotesi esplicitamente disciplinata dall’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92. Rileva, però, considerare che esistono dei limiti alla produzione di prove in secondo grado, in quanto l’art. 58 comma 1 del DLgs. 546/92 stabilisce che “il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”.
Con la sentenza della Cassazione del 7 marzo 2023 n. 6772 i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale ...
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