Dichiarazione fraudolenta anche con documentazione creata dall’utilizzatore
L’operatività dell’art. 2 del DLgs. 74/2000 non è limitata ai soli casi in cui la fattura per l’operazione inesistente sia stata emessa da terzi
Con la sentenza n. 13096 depositata ieri, la Cassazione ha precisato che la fattispecie prevista dall’art. 2 del DLgs. 74/2000, con cui si sanziona la falsificazione della dichiarazione fiscale consumata mediante la rappresentazione di operazioni inesistenti, non esclude che la documentazione falsa provenga dallo stesso autore della dichiarazione piuttosto che da terzi.
Nei gradi di merito, i due ricorrenti, coniugi, erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, appunto del reato di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, perché – l’uno gestore di fatto, l’altra amministratrice di diritto di una sas – al fine di evadere le imposte dirette e l’IVA, indicavano, nella dichiarazione annuale relativa a dette imposte, elementi passivi fittizi costituiti da fatture,
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