Per il superbonus orizzonte temporale di fruizione ad assetto variabile
La facoltà di utilizzare il bonus in 10 anni vale sia per il beneficiario che per il fornitore o cessionario
Il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:
- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
Un’eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartire in 4 anni le spese sostenute dal 1° luglio 2022 ex comma 3-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
Il predetto orizzonte temporale di recupero del beneficio vale sia nel caso in cui ad avvalersene sia direttamente il beneficiario nella forma di detrazione a scomputo dell’IRPEF/IRES lorda in dichiarazione, sia nel caso in cui ad avvalersene siano
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