La comunicazione di udienza alla PEC della parte invalida il processo
Prevale sempre l’elezione di domicilio presso il difensore
La Cassazione, con la sentenza n. 9165 pubblicata ieri, 3 aprile 2023, ha per la prima volta espresso il principio secondo cui è invalida la comunicazione della data di udienza all’indirizzo PEC del contribuente se questo ha eletto il domicilio presso il proprio difensore, comportando la nullità del giudizio.
Nel giudizio di appello (anno 2018) l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione veniva comunicato all’indirizzo PEC della parte e non al domicilio eletto da questa nei confronti del difensore nominato. Tale erronea comunicazione determinava la mancata partecipazione all’udienza di discussione del difensore con conseguente mancato svolgimento dell’attività difensiva di questo, comportando una lesione al diritto di difesa del contribuente.
L’art. ...