Sistema EDI assimilabile alla dichiarazione scritta
Il formato elettronico del documento può essere accettato ai fini della prova di cessione intra Ue
Non sussistono regole specifiche per quanto concerne il formato dei documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto di un bene da uno Stato membro all’altro. Pertanto, la “dichiarazione scritta” dell’acquirente richiesta dall’art. 45-bis, § 1, lett. b) punto i) del regolamento Ue 282/2011, può anche essere trasmessa mediante il sistema EDI (Electronic Data Intercharge). È questo, in estrema sintesi, il principio contenuto nella risposta a interpello n. 272, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Perché una cessione di beni mobili possa essere qualificata come “intra Ue”, con il conseguente riconoscimento del regime di non imponibilità IVA (o di “esenzione”, secondo il lessico unionale), sono necessari una serie
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41