Prestazione aggiuntiva INAIL al 17% per il 2023
L’INAIL, con la circolare n. 14 pubblicata ieri, fornisce le istruzioni applicative in relazione alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita, diretta o a superstiti, per patologie asbesto-correlate e alla prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui all’art. 1 commi da 356 a 359 della L. 178/2020, come modificati dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Quanto alla prima prestazione, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, si precisa che per l’anno 2023 la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%. Trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, non deve essere presentata alcuna istanza per l’accesso al beneficio.
In merito, invece, alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, si precisa che per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023 tale prestazione è elevata a 15.000 euro in luogo del precedente importo di 10.000 euro e, quanto ai termini di presentazione della domanda, si evidenzia che gli aventi diritto devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia, dies a quo che coincide con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria.
Tale termine è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale sia per i loro eredi.
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