Fruibile lo sgravio legato ai contratti di solidarietà
Con la circolare n. 40, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alle aziende ammesse le istruzioni per fruire della riduzione contributiva prevista dall’art. 6 del DL 510/96 e collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all’anno 2021.
Si ricorda che lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato alla riduzione di orario in misura superiore al 20%, ed è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà (per un periodo comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile).
Con riferimento all’ambito applicativo, l’Istituto specifica che per l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:
- al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015;
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La fruizione dello sgravio contributivo avviene mediante le operazioni di conguaglio UniEmens, valorizzando – nell’elemento “CausaleACredito” – il codice causale di nuova istituzione “L990”. Tali operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.
Invece, per le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941