Modificabile un contratto già stipulato con accordo sottoscritto dalle parti
Se si cambiano titolo e oggetto e c’è «animus novandi», l’accordo sostituisce la pattuizione precedente
Accade di frequente che le parti di un contratto di durata o ad esecuzione differita decidano consensualmente, dopo averlo stipulato, di intervenire sull’accordo e modificarne alcune clausole o di integrare quanto pattuito: questa situazione può verificarsi, ad esempio, perché ci sono stati eventi sopravvenuti che hanno mutato le condizioni originarie (per cui può essere diventato difficile per un contraente adempiere secondo le modalità inizialmente stabilite) o semplicemente perché hanno concordemente cambiato idea.
La modifica di un contratto è un’attività non solo consentita in quanto espressione dell’autonomia delle parti, ma anche prevista dal codice civile all’art. 1321 c.c., ove si statuisce che il contratto, oltre ad avere la funzione di costituire o estinguere
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