Sull’accessorietà IVA disciplina nazionale da rivedere
Il requisito dell’identità soggettiva non è previsto da legislazione e giurisprudenza Ue
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 633/72, le operazioni espressamente indicate (es. trasporto) e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’IVA nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
Si tratta del concetto di accessorietà, in base al quale una prestazione deve considerarsi accessoria a un’altra “quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale” (es. Corte di Giustizia Ue, causa C-111/05).
Tuttavia, la normativa nazionale non sembra perfettamente allineata alla direttiva IVA. Infatti, ...
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