I creditori insoddisfatti di una società estinta proseguono l’azione contro i soci
Hanno, inoltre, interesse all’accertamento del loro credito per valersi su diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione
La sentenza della Cassazione n. 10752, depositata ieri, ha stabilito che, ove in pendenza dell’azione di un creditore sociale contro la società debitrice per ottenere il relativo adempimento intervenga l’estinzione della stessa, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, si determina una successione nel debito che, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., si trasferisce in capo ai soci, i quali, comunque, possono risponderne nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ex art. 2495 comma 3 c.c.
Ai sensi della norma da ultimo citata, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base ...
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