Cessione o conferimento con bonus edilizi solo se generati dall’azienda che è trasferita
Il caso delle operazioni straordinarie che non attengono alla soggettività dell’impresa si presenta più complesso
I crediti di imposta derivanti da bonus edilizi e sorti a fronte delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 rientrano nella più ampia famiglia dei crediti che non possono essere chiesti a rimborso.
In quanto crediti di imposta che non possono essere chiesti a rimborso, la loro trasferibilità a terzi, è, secondo quanto asserito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, da escludersi (ovviamente al netto delle specifiche cessioni espressamente consentite dall’art. 121 del DL 34/2020).
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 8 marzo 2019 n. 72 ha infatti già chiarito che i crediti di imposta, che non possono essere chiesti a rimborso, non possono essere ceduti ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73, perché “il rinvio espresso operato
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