Incostituzionale limitare i tirocini extracurriculari ad alcuni soggetti
La Consulta ha sancito la parziale illegittimità della legge di bilancio 2022 sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 70/2023, è intervenuta su alcune disposizioni di cui alla L. 234/2021 (c.d. legge di bilancio 2022), sancendo l’illegittimità della norma ex art. 1 comma 721 lett. a), riguardante la definizione delle linee-guida in materia di tirocini extracurriculari da concordarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Detta disposizione enuncia una serie di criteri su cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Governo e le Regioni avrebbero dovuto concludere un apposito accordo – mai intervenuto – per definire linee-guida comuni.
In particolare, tale norma prevede una serie di criteri generali, ossia: la revisione della disciplina secondo principi
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