Riscatto della polizza vitalizia attratto nella liquidazione del sovraindebitato
Non trova giustificazione un trattamento deteriore rispetto gli emolumenti pensionistici
Nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, l’art. 14-undecies della L. 3/2012, sotto la rubrica “Beni e crediti sopravvenuti”, stabilisce che “i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3”.
Per effetto di tale disposizione, quindi, i beni e/o i crediti “sopravvenuti” vengono inseriti nell’inventario e appresi alla procedura insieme a quelli “originari”, confluendo anch’essi nel programma
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