Abusiva attività finanziaria senza raddoppio di pena
Per le Sezioni Unite la riformulazione dell’art. 132 del TUB ha comportato l’abrogazione tacita della L. 262/2005 nella parte in cui prevede il raddoppio
Il reato di abusiva attività finanziaria punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie in assenza delle ...
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