Abusiva attività finanziaria senza raddoppio di pena
Per le Sezioni Unite la riformulazione dell’art. 132 del TUB ha comportato l’abrogazione tacita della L. 262/2005 nella parte in cui prevede il raddoppio
Il reato di abusiva attività finanziaria punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie in assenza delle autorizzazioni o dell’iscrizione richieste dal Testo unico bancario.
L’art. 132 del DLgs. 385/1993 che disciplina tale fattispecie è stato così rimodulato a opera dell’art. 8 comma 2 del DLgs. 141/2010.
Prima di tale decreto, la L. 262/2005 aveva stabilito, all’art. 39 comma 1, che le pene previste dal DLgs. 385/93 – così come quelle del Testo unico della finanza (DLgs. 58/1998) e quelle del Testo unico sulla vigilanza sulle assicurazioni (DLgs. 576/1982) – fossero raddoppiate entro i limiti posti previsti dal codice penale. Quest’ultimo inciso ...
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