Nel nuovo Patent box la documentazione idonea salva dalle sanzioni amministrative
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è condizione essenziale per l’accesso al regime
Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DL 146/2021, i soggetti che intendono esercitare l’opzione per la super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo (c.d. nuovo Patent box) possono indicare le informazioni necessarie al riscontro della corretta determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione (per un esempio si veda lo Speciale “Il nuovo Patent box”).
In tal caso, qualora l’Agenzia delle Entrate proceda alla rettifica dell’agevolazione fruita e accerti una maggiore imposta dovuta, non si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 471/97.
Subito dopo la pubblicazione del DL 146/2021, complice anche la formulazione ambigua del punto 11.4 del provv. Agenzia delle Entrate n. ...