Le Dogane negano al contribuente il ravvedimento se c’è contrabbando
La tesi è superata per effetto delle modifiche introdotte dal DL 124/2019: reati fiscali non punibili se i debiti tributari sono oggetto di ravvedimento
Il contrabbando è l’illecito commesso da chi, con dolo, sottrae o tenta di sottrarre merci estere al pagamento dei diritti di confine. Le fattispecie sanzionatorie, che rappresentano illeciti di natura penale (salvo i casi di depenalizzazione), sono inserite agli artt. da 282 a 301-bis del DPR 43/73 (Testo unico delle leggi doganali, TULD).
Secondo un orientamento dell’Amministrazione doganale, laddove sia configurabile il contrabbando al contribuente sarebbe precluso l’esercizio del ravvedimento operoso previsto all’art. 13 del DLgs. 472/97. Tale disposizione permetterebbe di regolarizzare soltanto errori e omissioni non derivanti da un comportamento doloso. Il contrabbando, invece, stante la sussistenza dell’elemento della fraudolenza, consistente nell’utilizzo
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